I.N.M.A.C.I.

Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti
Fondato da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti APS-ETS e Associazione Disabili Visivi APS-ETS.

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La Commissione Paritetica Barriere Architettoniche presso il MIT, a cui la legge affida il compito di risolvere problemi relativi all’applicazione della normativa sulle medesime, si è espressa chiaramente nel senso del pieno diritto dei non vedenti ad utilizzare tutti i sistemi di traslazione verticale: scale mobili e fisse, tappeti mobili e rampe inclinate, ascensori. Successivamente, a conferma di ciò, è stato emanato il D.M. 22/12/2017 che prevede perfino il diritto del cieco di salire sulla scala mobile accompagnato dal suo cane guida.

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture gli affari generali ed il personale

Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

Commissione di studio per l'esame e l'elaborazione delle proposte relative alla normativa tecnica in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui a alla LG. 09.01.1989, m. 13

Oggetto: Percorsi per i ciechi e ipovedenti. Parere del 1 Febbraio 2012 adottato ai sensi dell'art. 22 del DPR 25 luglio 1996 n. 503

A seguito della riunione del 5 dicembre 2011 e dei contatti intercorsi si tramette il parere della Commissione istituita ai sensi dell'art 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 adottato nella seda del 1 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 22 del DPR 25 luglio 1996 n. 503/96 in relazione ai problemi tecnici segnalati derivanti dall'applicazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Con i migliori saluti

Arch. Costanza Pera

(Presidente)

Commissione di studio per il superamento delle barriere architettoniche istituita ai sensi dell'art 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236

Parere approvato nella seduta del 1 febbraio 2012 adottato ai sensi dell'art.22 del DPR 24 luglio 1996 n. 503.

PERCORSI TATTILI PER DISABILI VISIVI - Stazioni linee metropolitane

È stato ripetutamente segnalato a questa Commissione un problema concernente l'allestimento dei percorsi tattili per ciechi e ipovedenti con riguardo alle stazioni delle linee metropolitane di Roma ( in particolare Linea B1). L'argomento è stato oggetto di una riunione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale del trasporto pubblico locale - Div.5 in data 5 dicembre 2011 e di una nota

della medesima DGTPL -Div. V indirizzata al Presidente di questa Commissione e pervenuta in data odierna .

La questione origina dal fatto che i progettisti delle stazioni delle linee metropolitane del Comune di Roma intenderebbero aderire al contenuto del punto 6.2.6 della UNI 11168- 1 che le associazioni portatrici degli interessi degli ipovedenti e dei ciechi ritengono non adeguato alle proprie esigenze.

Si pone di conseguenza la necessità di individuare una "soluzione" ad un problema tecnico derivante dalla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici che l'art. 22 del DPR 24 Luglio 1996 n.503 demanda a questa Commissione.

Nel predetto punto 6.2.6 il testo UNI, al primo capoverso e nel primo periodo del secondo, tende ad assicurare ai disabili visivi "la scelta di utilizzare un mezzo piuttosto che un altro" nei sistemi di superamento dei dislivelli (ascensori, scale fisse, scale mobili). Nella seconda parte del secondo capoverso le indicazioni del testo si confondono e nel terzo capoverso si indica che " i percorsi guidati devono portare preferibilmente alle scale fisse rispetto ad altri sistemi di collegamento verticale".

Tale previsione è decisamente, e da tempo, contestata dalle associazioni dei ciechi e degli ipovedenti che richiedono che i percorsi tattili assicurino la possibilità di autonoma scelta tra uno qualsiasi dei sistemi di superamento dei dislivelli e - qualora le linee dei percorsi tattili in rapporto allo sviluppo planimetrico dei sistemi di superamento dei dislivelli comportino inviluppi o possibilità di disorientamento- di essere prioritariamente indirizzati alle scale mobili.

Tale richiesta è motivata da varie considerazioni di natura tecnica strettamente riferite alla condizione del cieco e all'addestramento cui i non vedenti si sottopongono per poter circolare in sicurezza in ambito urbano (si considerino, ad esempio, i rischi connessi alla discesa di scale in condizioni di cecità o ipovedenza e al preclusivo disagio che deriverebbe dal dover risalire a piedi dalle quote, anche assai profonde, delle stazioni di talune linee metropolitane e, per gli ascensori, il rischio di malfunzionamenti e la preoccupazione dei ciechi che eventuali situazioni di pericolo di natura sociale non siano compiutamente individuabili attesa la disabilità in essere).

Le associazioni degli ipovedenti e dei ciechi Unione Italiana Ciechi - sezione provinciale di Roma e Associazione Disabili Visivi richiedono perciò a questa Commissione di chiarire la portata del punto 6.2.6 della UNI 11168-1 in rapporto alle generali disposizioni sull'accessibilità recate dal già citato DPR 503/1996, da considerare unitamente ai principi recati dalla legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità n. 18 del 2009 e dalla legge n.67 del 2006.

I progettisti delle stazioni in oggetto avrebbero infatti manifestato una difficoltà, talora spinta fino alla indisponibilità, ad adeguare taluni progetti dei percorsi tattili alle specifiche richieste delle associazioni medesime, in quanto le modifiche richieste erano nel senso di disegnare un percorso che ponesse a parità di condizioni ciascun mezzo di risalita, o, qualora fosse necessario scegliere una via preferenziale, di individuare la scala mobile, con ciò dando luogo ad una supposta "violazione delle norme UNI". Il problema non si è posto nella progettazione e realizzazione di stazioni metropolitane in altre città italiane.

In proposito la scrivente Commissione non può che ribadire l'ovvio carattere non normativo delle cosiddette "norme UNI", le quali, nel costituire un consolidato supporto volontario di unificazione nei metodi di progettazione e nelle regole di materiale esecuzione, non rappresentano disposizioni vincolanti e non possono sostituire gli indirizzi e le regole derivanti da disposizioni di legge. e regolamento, a meno che da questi esse non siano espressamente richiamate, che non è il caso di quanto si discute.

In particolare, ad avviso di questa Commissione, il testo del punto 6.2.6 UNI 11168-1 non è idoneo ad un chiaro indirizzo tecnico del settore poiché si tratta di assicurare ai non vedenti il diritto di scegliere le modalità di fruizione per loro più opportune tra i collegamenti verticali delle stazioni della metropolitana di Roma, scelta che potrà avvenire con l'ausilio delle mappe tattili, senza discriminazioni nei loro confronti rispetto agli altri cittadini. Il punto 6.2.6 UNI 11168-1 inoltre non considera gli ascensori ed è pertanto escluso che possa essere preso ad aggiornato riferimento progettuale.

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