Il CNI ha inviato una circolare a tutti gli iscritti in cui si ribadisce l’importanza della corretta progettazione dei percorsi tattili LVE (Loges-Vet-Evolution) in base alle Linee Guida INMACI, Qui di seguito un estratto dei punti essenziali. Mentre la versione integrale è scaricabile a questo
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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
prot. U-AZ/19 - Circ. n. 387 /XIX Sess. del 28/05/2019
Ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri Loro Sedi
Oggetto: Eliminazione delle barriere architettoniche per non vedenti e ipovedent i ai sensi del DPR n.503/1996, del DM n.236/1989 e del DPR n.380/2001 - necessità di prevedere accorgimenti e misure idonee in sede progettuale e di tenere conto delle esigenze delle persone non vedenti e ipovedenti - informativa per gli Ordini territoriali e attività di sensibilizzazione degli iscritti all'albo.
Con la presente si intende sottoporre all'attenzione degli Ordini territoriali e, per il loro tramite, di tutti gli iscritti, la tematica del superamento delle barriere architettoniche e, in particolare, la necessità di contemplare e approntare idonee soluzioni tecniche ed accorgimenti a favore delle persone non vedenti e ipovedenti al momento di redigere i progetti degli edifici pubblici e di quelli privati aperti al pubblico (banche, alberghi, centri-commerciali, supermercati, ecc.).
Si sottolinea come il problema riguardi le strutture pubbliche e quelle private aperte al pubblico (banche, centri commerciali, supermercati, ecc.), in cui mancano o sono del tutto insufficienti i percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, necessari per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
[...]
Si concorda pienamente sulla necessità che nei progetti di nuovi edifici (e nella ristrutturazione degli esistenti) il tecnico progettista debba adeguatamente considerare- tra i molteplici fattori anche la presenza di segnalazioni e accorgimenti che permettano alle persone non vedenti, ipovedenti e sorde di orientarsi correttamente, riconoscendo le fonti di pericolo.
Allo stesso modo, si concorda sull'importanza dei percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, quali strumenti ed ausili idonei a permettere la capacità di orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.
Il Consiglio Nazionale ritiene infatti che quella sul superamento delle barriere senso-percettive sia una battaglia di civiltà, che deve vedere i professionisti Ingegneri impegnati in prima linea, nella loro attività quotidiana, sia come liberi-professionisti sia come dipendenti, ai vari livelli della Pubblica Amministrazione.
IL QUADRO NORMATIVO
Allo scopo di agevolare l'attività degli Ordini territoriali - a cui si chiede e si raccomanda di promuovere una adeguata e costante sensibilizzazione dei propri iscritti circa il tema in esame, si fornisce di seguito un breve riepilogo della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Secondo l'art.2, lettera A), del DM n.236/1989, per barriere architettoniche si intendono:
"a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità del luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi . ".
Mentre - ai sensi delle lettere G), H) e I) della medesima disposizione - :
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale." .
L'art.3 del citato DM è dedicato ai Criteri generali di progettazione, mentre i successivi articoli 5 e 6 sono rivolti, rispettivamente, ai Criteri di progettazione per la visitabilità e ai Criteri di progettazione per la adattabilità.
In base all'art.7.3 del DM n.236/1989 (che richiama l'art.1, ultimo comma, della legge 09/01/1989 n.13: " Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati '). inoltre:
" La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati. ".
Come si vede, è la stessa normativa tecnica a stabilire che il progettista debba attestare la conformità del progetto presentato alle prescrizioni del DM n.236/1989, per quanto riguarda gli edifici privati e quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
A proposito della segnaletica, inoltre, l'art.4.3 del decreto ministeriale prevede che:
"(Omissis) Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta un'adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille. Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata. In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e meni riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive. "
Anche il successivo DPR 24/07/1996 n.503 - che trova applicazione per gli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione e per quelli esistenti, da ristrutturare - contiene una definizione dì "barriere architettoniche" che ricalca pienamente quella contenuta nel citato DM n.236/1989, del Ministero dei Lavori Pubblici.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6/06/2001 n.380), infine, all'art.82, ("Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico") stabilisce che:
"1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971 n.118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n.503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n.236.
OMISSIS
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
OMISSIS
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
OMISSIS".
[...]
Ne rimane confermata, sia in quanto imposta dalla normativa, sia quale soluzione idonea a scongiurare il rischio di conseguenze disciplinari e penali (sotto forma di pena pecuniaria), la necessità - da parte dei professionisti Ingegneri - di predisporre e progettare idonei percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, quali indicazioni tattili a pavimento e "mappe tattili" che forniscano informazioni sull'articolazione dei percorsi per non vedenti e sulla localizzazione dei servizi.
Questo perché, per un verso, allo sportello unico dei progetti va presentata anche una "dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche", per altro verso, come visto, spetta al Comune verificare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuando i dovuti riscontri e le eventuali segnalazioni del caso.
Lo scopo ultimo, in conclusione, è quello di rendere i luoghi e gli spazi pienamente ed agevolmente fruibili da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o di tipo sensoriale, tramite opportuni accorgimenti, misure ed avvisi tattili e sonori.
*--Nota 1. Secondo la Cassazione civile, III Sezione, 23/09/2016 n. 18762. "L'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo di eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità immediatamente precettiva''.
Nota 2. Ferma restando la possibilità dì integrare altri reati. Per una ipotesi di mancata predisposizione di interventi di natura prevenzionistica, con conseguente infortunio e decesso dell'utente portatore di handicap in una stazione della metropolitana, si v. la sentenza della Cassazione penale, IV Sezione, 22/03/2007 n. 11960, di condanna (agli effetti civili) dei soggetti individuabili quali responsabili dell'evento, ritenuti colpevoli per omessa realizzazione, nella stazione ferroviaria, di percorsi tattili (LOGES) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
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LA SITUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
IL COMUNICATO STAMPA DELL'ISTAT DATATO 3 GENNAIO 2019
L'Istat, nell'ultima rilevazione dedicata alla situazione dell'edilizia scolastica (v. il comunicato-stampa ISTAT del 3 gennaio 2019, pubblicato sul sito Internet https://www.istat.it/it/archivio/225641), ha affermato che nell'anno scolastico 2017-2018 soltanto il 32% delle scuole risulta accessibile dal punto di vista delle barriere fisiche. Mentre il quadro peggiora se si considera la presenza di barriere senso percettive che ostacolano gli spostamenti delle persone con limitazioni sensoriali: "la percentuale di scuole accessibili scende al 18%". Nelle regioni del Mezzogiorno si registra la quota più bassa (13%).
Se si considerano assieme le scuole accessibili sia dal punto di vista fisico che sensoriale, la quota di plessi scolastici in regola scende all'8% e tocca i valori più bassi ancora una volta nel Mezzogiorno d'Italia (5%).
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GLI OBIETTIVI
Gran parte degli edifici e delle strutture pubbliche - alcune, come noto, assai vetuste - risultano sprovvisti dei percorsi e dei segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio necessari per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.
Capita che ancora oggi i progetti delle strutture pubbliche o private aperte al pubblico vengano redatti senza il rigoroso rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche (si v. l'esempio degli edifici scolastici, di cui al menzionato Comunicato-stampa dell'ISTAT), per la mancanza sulla pavimentazione della prescritta segnaletica e delle opportune "mappe tattili", che siano di orientamento e indicazione dei percorsi per i non vedenti all'interno degli spazi.
Anche la Norma UNI 11168-1 del 2006 (Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa - Parte 1: Criteri progettuali per le metropolitane) richiama la necessità di segnali tattili sulla pavimentazione, al fine di garantire l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti.