Il MIT ribadisce che occorre prevedere non solo le segnalazioni acustiche, ma anche il percorso tattile LVE che permetta al disabile visivo di individuare il semaforo e il punto di attraversamento, utilizzando "le avanzate tecnologie che trasmettono le informazioni dei segnali semaforici con le modalità indicate nelle Linee Guida dell'I.N.M.A.C.I. per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive".
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI
- ART. 1 – Contenuti e destinatari
- Art. 2 – Presentazione delle domande e assegnazione dei finanziamenti
- Art. 3 - Entità dei finanziamenti
- Art. 4 – Valutazione delle proposte
- Art.5 – Limite di finanziamento
- Art. 6 – Graduatorie e selezione delle proposte da ammettere al finanziamento
- Art 7 - Vigenza della graduatoria
- Art 8 – Rapporti con i terzi
Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, in attuazione del Decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992, art. 41, comma 5, e della
legge 22 marzo 2001, n° 85, art. 2, comma 1 lett. pp), e art. 7 comma 2), destina la somma iniziale di €. 878.000 per il finanziamento di interventi finalizzati alla realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti per rendere più sicuro e più agevole il loro spostamento con soluzioni efficaci sotto il profilo del rapporto tra miglioramenti conseguiti, ed efficienti per le risorse impegnate, secondo i termini e le modalità di seguito meglio specificate.
ART. 1 – Contenuti e destinatari
In relazione alle finalità di cui sopra, allo scopo di incrementarne la sicurezza e la funzionalità, sono finanziabili interventi per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti ai sensi della legge in epigrafe, nei percorsi che caratterizzano la mobilità delle persone affette da disabilità visiva all’interno del territorio comunale, con particolare riguardo:
- agli attraversamenti semaforizzati ad alto flusso pedonale, o in concomitanza di intersezioni che risultino essere particolarmente pericolose per le persone affette da disabilità visiva;
- agli attraversamenti di percorsi di collegamento con uffici pubblici, con luoghi di utilità sociale e con punti di accesso alle infrastrutture di mobilità.
Gli interventi di cui sopra dovranno essere conformi al dettato della legge 22 marzo 2001, n° 85, art. 2 comma 1, lett. pp), e pertanto prevedere non solo le segnalazioni acustiche, ma anche la pavimentazione e il percorso tattile che permetta al disabile visivo di riconoscere il luogo di attraversamento. Gli
attraversamenti potranno utilizzare le avanzate tecnologie che trasmettono le
informazioni dei segnali semaforici con le modalità indicate nelle Linee Guida
dell’I.N.M.A.C.I. “Per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai
disabili visivi per il superamento delle barriere percettive”.
Gli interventi proposti dai Comuni al vaglio di quest’Amministrazione, per accedere al finanziamento, dovranno essere corredati da un’accurata analisi che evidenzi tutti gli aspetti quantitativi e qualitativi delle soluzioni proposte, degli impianti semaforici oggetto degli interventi, ovvero dei siti presso i quali posizionare gli impianti di nuova realizzazione, delle scelte e dei criteri adottati per la determinazione delle soluzioni prospettate, anche in riferimento all’eventuale riprogettazione o modifica della mobilità territoriale di riferimento (quartiere, intero Comune etc.).
Dovrà inoltre essere presentata anche una relazione illustrativa dettagliata circa gli eventuali impianti già installati, le opere realizzate e gli eventuali altri provvedimenti già adottati in tale settore.
Tale documentazione rimarrà di proprietà del Ministero, senza alcuna pretesa da parte dei soggetti partecipanti al presente bando.
Art. 2 – Presentazione delle domande e assegnazione dei finanziamenti
I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno più coerenti con gli obiettivi ed i contenuti indicati nel presente bando in relazione ai parametri di valutazione indicati nell’articolo 4.
Per concorrere all’assegnazione del finanziamento il Comune proponente dovrà presentare domanda al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, sulla base dello schema riportato nella Documentazione allegata al presente bando, e corredata dai seguenti documenti:
a) “Quadro descrittivo” dell’intervento, il cui schema è riportato nella Documentazione allegata al presente bando;
b) Progetto definitivo relativo agli interventi da realizzare, contenente i relativi elaborati grafici (planimetrie e/o prospetti e sezioni) e specificando i tempi di attuazione (cronoprogramma) e gli oneri da sostenere a qualunque titolo (quadro economico di spesa);
c) Delibera del competente organo comunale con la quale l’Amministrazione proponente ha approvato il progetto d’intervento, contenente altresì:
1. l’impegno formale a sostenere la quota di costi che risulterà non coperta dal finanziamento statale di cui all’art. 3, nonché ad accendere e dotare delle risorse necessarie l’apposito capitolo di spesa sin dal momento della stipula della Convenzione di cui in seguito;
2. l’indicazione del responsabile del procedimento per l’attuazione degli interventi proposti ed ammessi a finanziamento;
3. la presa d’atto e l’accettazione senza riserve delle condizioni e delle clausole previste dal presente bando e dalla Convenzione allegata;
4. la presa d’atto e l’accettazione senza riserve della previsione contenuta nel presente bando che in caso di inadempimento relativo alla realizzazione del progetto presentato, e della conseguente decadenza dal beneficio del finanziamento ottenuto, il Comune provvederà a restituire oltre alle somme eventualmente già versate anche i maggiori danni subiti dal Ministero.
5. la presa d’atto e l’accettazione senza riserve della previsione contenuta nel presente bando che in caso di mancato utilizzo di tutte le somme indicate nel progetto presentato (ribassi d’asta, variazioni etc) l’Amministrazione provvederà ad erogare il contributo in percentuale alla sola somma effettivamente spesa da Comune per la realizzazione dell’intervento proposto.
Le domande, corredate dai suddetti allegati, firmati dal Sindaco o da un suo delegato, dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del 8/10/2021 al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata
nell’oggetto la dicitura "BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI
NON VEDENTI"- COMUNE DI …………………………………..
Farà fede data e ora riportata nella ricevuta di consegna della PEC inviata.
Art. 3 - Entità dei finanziamenti
Saranno finanziati gli interventi di cui all'art. 1 e conseguentemente saranno messi a disposizione sui quadri economici di spesa dei relativi progetti definitivi presentati dai Comuni, contributi statali nella misura massima del 70% dell'importo complessivo e comunque entro i limiti di cui al successivo articolo 5. I pagamenti degli importi ammessi a contributo saranno effettuati nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio ed erogati secondo le modalità previste nel presente bando e nelle clausole dell’allegato schema di Convenzione. Sono, quindi, a carico dei Comuni beneficiari oneri almeno pari al 30% della spesa prevista. Le maggiori percentuali di compartecipazione da parte del comune alla spesa derivanti dal quadro economico presentato, daranno titolo per l’attribuzione di punteggi, così come previsto nel successivo art. 4, lettera b) del presente bando.
A tal fine i Comuni dovranno obbligatoriamente specificare nel quadro economico di spesa, con riferimento al totale complessivo, la quota parte finanziata con fondi propri rispetto alla quota parte a carico del contributo statale, tenuto conto sia della percentuale minima da assicurare nonché del limite massimo del contributo ministeriale ottenibile previsto al successivo articolo 5.
Potranno beneficiare dei contributi in parola i Comuni utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Saranno invece considerati non idonei, e come tali non entreranno in graduatoria, i progetti che non rispondono ai requisiti di cui all’art.1.
Inoltre si precisa che verranno esclusi quei Comuni, che presenteranno un finanziamento a proprie spese inferiore al 30%.
Art. 4 – Valutazione delle proposte
Ai fini della valutazione delle proposte d’intervento da finanziare, verrà nominata una apposita Commissione che procederà all’elaborazione di una graduatoria redatta sulla base della somma dei punteggi attribuiti utilizzando i seguenti parametri:
a) Specificità e finalità della scelta allocativa degli impianti (max 70 punti) cosi determinata:
1 pericolosità degli attraversamenti risultante da dati di incidentalità pregressa in possesso del Comune o da specifica analisi sui fattori di rischio per i non vedenti (max 25 punti);
2 soddisfacimento di richieste da parte delle riconosciute associazioni di categoria relative all’intervento proposto, pervenute al Comune entro il 30 giugno 2021 (max 15 punti);
3 interventi che consentono il collegamento assistito senza interruzioni tra punti di accesso alle infrastrutture per la mobilità (es. stazioni ferroviarie, fermate linee automobilistiche urbane ed extraurbane, tranviarie e metropolitane, aree taxi) ed i luoghi pubblici o privati destinati a servizi di utilità sociale (es. mercati, giardini, presidi sanitari, luoghi per attività scolastiche, ricreative, culturali e sportive) concretamente fruibili da persone affette da disabilità visiva (max 20 punti);
4 Utilizzo delle avanzate tecnologie che trasmettono le informazioni dei segnali semaforici con le modalità indicate nelle Linee Guida dell’I.N.M.A.C.I. “Per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive” (max 10 punti)
b) Valore percentuale della compartecipazione alla spesa a carico del Comune (cofinanziamento comunale) arrotondato alla seconda cifra decimale, così come risultante applicando i criteri ed i limiti di cui all’art. 3 del presente bando. Il punteggio verrà calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare del cofinanziamento comunale ed il costo complessivo dell’intervento, secondo la seguente formula (max 30 punti):
P = 30
70
x (V% - 30) se V% < 90
P =30 se V% ≥ 90
dove:
- V% è pari a:
valore cofinanziamento comunale
x 100
costo complessivo intervento
- P è il punteggio ottenuto.
Il valore del costo complessivo dell’intervento e del cofinanziamento comunale dovrà essere espresso senza decimali.
I punteggi di cui alla lettera a) saranno assegnati mediante applicazione della media aritmetica ai punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma algebrica dei punteggi di cui alla lettera a) ed alla lettera b).
Al fine di garantire la possibilità di una più ampia rotazione tra i soggetti beneficiari dei contributi statali, i Comuni presenti in graduatoria a seguito
della precedente selezione (avviso pubblicato su G.U. n. 223 del 25 settembre 2018), che non hanno proceduto alla successiva sottoscrizione della Convenzione, non potranno presentare domanda al presente bando, e qualora propongano domanda non verranno ammessi dalla procedura di selezione e saranno esclusi dalla valutazione delle domande pervenute. I comuni che nella precedente selezione sono addivenuti a Convenzione ed hanno realizzato o stanno realizzando il progetto finanziato avranno una penalizzazione di 10 punti. In caso di parità di punteggio verranno preferiti quegli interventi, che nel calcolo delle valutazioni da parte della Commissione, avranno ricevuto un punteggio più alto ai parametri del punto 3 art. 3 di questo bando.
Art.5 – Limite di finanziamento
Gli interventi proposti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31/12/2020, potranno essere finanziati fino ad un massimo di:
- €. 100.000 (centomila) per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 unità;
- €. 60.000 (sessantamila) per i Comuni con popolazione compresa tra 250.000 e 60.000 unità;
- €. 30.000 (trentamila) per i Comuni con popolazione compresa tra 60.000 e
20.000 unità;
- €. 10.000 (diecimila) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 unità.
Art. 6 – Graduatorie e selezione delle proposte da ammettere al finanziamento
Ai fini dell’individuazione delle proposte da ammettere al finanziamento la Commissione di valutazione provvederà all’esame delle proposte di intervento pervenute ed all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri indicati nell’art. 4, ed alla redazione della relativa graduatoria.
Il Ministero successivamente, con proprio provvedimento provvederà ad approvare la graduatoria ed a definire l’elenco delle proposte d’intervento ammesse al finanziamento, determinando la quota di contributo statale da erogare, nel rispetto della percentuale di cui all’art. 3 ed entro i limiti di cui al precedente art. 5.
Il Ministero, quindi, con separata nota comunicherà ai Comuni l’assegnazione del finanziamento e procederà alla stipula di Convenzioni sulla base dello schema riportato nell’allegata documentazione.
I Comuni ammessi al finanziamento dovranno procedere agli adempimenti di loro competenza preordinati alla stipula dei suddetti atti convenzionali, con puntualità e rigore, in maniera tale da consentire la sottoscrizione degli stessi entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento. I Comuni che non rispetteranno il suddetto termine decadranno dai benefici riconosciuti con conseguente scorrimento della graduatoria.
Il finanziamento statale verrà erogato nel rispetto dei vincoli derivanti dalle procedure di contabilità pubblica con le seguenti modalità:
- quota pari al 50% alla ricezione della certificazione prodotta dal Comune attestante l’avvio dei lavori (verbale di consegna dei lavori);
- quota del 50% a saldo, a seguito della trasmissione della copia conforme del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico definitivo comprensivo di tutte le spese sostenute.
Le certificazioni di cui ai precedenti punti, ed ogni altra comunicazione al riguardo, dovranno essere a firma del Responsabile del Procedimento per l’attuazione dell’intervento indicato nel precedente art. 2.
Art 7 - Vigenza della graduatoria
La graduatoria sarà vigente fino al 31/12/2024. Con eventuali economie derivanti dal minor utilizzo delle somme assegnate o con eventuali risorse finanziarie in Bilancio per gli esercizi futuri per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2001, n° 85, art. 2 comma 1, lett. pp), si procederà all’ammissione a finanziamento procedendo allo scorrimento della graduatoria.
Art 8 – Rapporti con i terzi
Il Ministero non assumerà rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro, i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali i Comuni affideranno la realizzazione di tutte o parte delle attività indicate nelle proposte d’intervento presentate.
Le eventuali convenzioni o i contratti stipulati dal Comune con soggetti terzi per la fornitura di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l’obbligo di conformarsi alle direttive del Ministero e ad accettare le forme di controllo che lo stesso riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.
Il Ministero valuterà, a mezzo esame istruttorio, l’ammissibilità delle eventuali variazioni progettuali comunicate dall’Amministrazione locale assegnataria. Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del Comune.
Qualora l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità
indicati nella proposta ammessa al finanziamento, il Ministero fissa un termine entro il quale l’assegnatario del contributo deve eliminare le cause di difformità. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine.
Tutti gli interventi inseriti nella proposta dovranno essere eseguiti in conformità con le norme comunitarie e nazionali.
I tempi di realizzazione dei progetti presentati non dovranno comunque superare i 12 mesi dalla data della comunicazione dell’ammissione a
finanziamento e quindi dovranno ricomprendere la tempistica per l’affidamento dei lavori.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, scrivendo all’indirizzo
Il bando e la documentazione allegata sono consultabili e scaricabili dal sito internet www.mit.gov.it.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Mauro Bonaretti
Il Direttore della Divisione 1 Ing. Valentino Iurato