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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
Lettera Circolare
PROT. n° P880/4122 sott. 54/3C
Allegati: n° 1
Roma, 18 agosto 2006
OGGETTO: La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list).-
Con la circolare n. 4 del 1 marzo 2002 sono state fornite alle figure professionali, quali i datori di lavoro, i professionisti e i responsabili della sicurezza, le linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove sono presenti persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, elaborate da questa Amministrazione in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie.
Tanto premesso, in applicazione di quanto previsto al secondo comma del punto 1.2. della circolare citata, è stato predisposto il documento, allegato alla presente lettera-circolare, con lo scopo di dare alle figure professionali sopra richiamate uno strumento di verifica e controllo finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone, in particolare di quelle disabili, nei luoghi di lavoro.
Tenuto conto della rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento allegato che coinvolge sia i datori di lavoro, i professionisti i responsabili della sicurezza sia i possibili utenti disabili del luogo di lavoro, si invitano le SS.LL a curarne la massima diffusione del territorio di appartenenza.
Estratto dell’ALLEGATO. Per la versione integrale scaricare il pdf
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie
LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO: STRUMENTO DI VERIFICA E CONTROLLO
(CHECK-LIST)
1. INTRODUZIONE GENERALE
Questa lista di controllo (check-list) è stata elaborata per proporre uno strumento operativo finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone (ed in particolare di quelle con disabilità) nei luoghi di lavoro.
L’obiettivo è far emergere le condizioni di criticità a cui contrapporre concrete soluzioni tecniche in applicazione alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 1 marzo 2002.
La check-list non pretende di risultare esaustiva per ogni realtà, in quanto ambienti e spazi particolarmente ampi, complessi ed articolati, possono presentare criticità non rilevabili sempre in modo agevole.
In tali circostanze dovranno essere utilizzati i concetti di fondo prescrittivi e prestazionali contenuti nella Circolare citata.
Il documento è stato elaborato dal Gruppo di lavoro sulla sicurezza delle persone con disabilità, istituito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del quale fanno parte tecnici e rappresentanti di associazioni di persone con disabilità.
2. STRUTTURA DELLA CHECK-LIST
La check-list è stata organizzata considerando la sequenza delle azioni che dovrebbero essere svolte da ciascun individuo coinvolto in una situazione di emergenza, dal momento in cui viene percepito l’allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro.
Per ciascuna di queste azioni vengono quindi proposte specifiche domande di verifica delle caratteristiche quantitative e/o qualitative degli elementi edilizi ed impiantistici del luogo di lavoro che, interagendo direttamente con le azioni connesse all’esodo, ne possono conseguentemente determinare anche l’efficacia.
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Domande e soluzioni possibili interessano le seguenti voci:
A. Percezione dell’allarme
B. Orientamento durante l’esodo
C. Mobilità negli spazi interni
C.1. Porte dei locali di lavoro
C.2. Porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza
C.3. Percorsi orizzontali interni
C.4. Percorsi verticali interni
C.5. Spazio calmo
D. Mobilità negli spazi esterni
Per ognuna di queste viene fornita un’informazione di base sulla disabilità e sulle sue possibili manifestazioni e sull’interazione con gli aspetti strutturali e impiantistici del luogo che si sta analizzando.
Nell’ultima riga di ogni voce viene posta una domanda in cui vengono considerate, o ricordate, le eventuali iniziative da porre in atto al fine di compensare le eventuali carenze riscontrare, in attesa di una loro risoluzione.
3. GUIDA ALL’USO
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4. DESCRIZIONE DELLE VOCI
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A. Percezione dell’allarme
La percezione corretta e immediata dell’allarme é condizione imprescindibile per comunicare alle persone presenti in un luogo l’insorgere di una situazione di emergenza, permettendo loro di ridurre i tempi di risposta. Le modalità di diffusione dell’allarme devono necessariamente considerare più canali di percezione, con l’obiettivo di compensare eventuali carenze di uno di questi (ad esempio: per una persona con limitazioni all’udito dovranno essere preferiti segnali luminosi o a vibrazione, mentre per una con limitazioni alla vista è da privilegiare il canale uditivo). In particolare le prestazioni di un sistema di segnalazione dell’allarme sono definite nel D.Lgs. 493/96 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).
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B. Orientamento durante l’esodo
Per favorire l’orientamento e la riconoscibilità delle strutture da parte delle persone con disabilità sensoriale, oltre ai cartelli segnaletici si possono utilizzare sistemi integrati costituiti da guide naturali(2), percorsi-guida(3), mappe tattili (4), indicazioni puntuali tattili(5), sistemi informativi elettronici, ecc., con l’obiettivo di eliminare quelle barriere costituite dalla “ mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non-vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”. L’abbinamento di percorsi-guida e mappe tattili, per la riconoscibilità e l’orientamento di luoghi particolarmente complessi o, per loro natura, privi di guide o riferimenti naturali, è quello maggiormente indicato dalle associazioni di persone con disabilità visiva. Con riferimento a quest’ultima circostanza si riportano, a puro titolo di esempio, alcune categorie di ambienti:
· Nodi per mobilità: stazioni ferroviarie/metropolitane, aerostazioni, ecc.
· Spazi pedonali aperti: piazzali, cortili, marciapiedi, ecc.
· Edifici e/o servizi di interesse pubblico caratterizzati da spazi ampi e/o da una articolazione complessa: strutture sanitarie, uffici postali, banche, centri commerciali, musei, impianti sportivi, ecc.
Nell’ambito degli interventi finalizzati alla sicurezza il sistema integrato deve includere, tra le altre, la segnalazione di vie di fuga e di uscite di sicurezza, che devono essere necessariamente incluse nel più generale sistema di orientamento. A tal proposito si è potuto prendere atto che in caso di evacuazione in condizioni di scarsa visibilità (presenza di fumo, scarsa illuminazione, ecc.) le misure rivolte all’orientamento per le persone con disabilità sensoriale siano state utilizzate da tutti. Per l’efficacia dell’orientamento durante l’esodo, oltre alle misure di tipo impiantistico ed edilizio, sono determinanti le misure gestionali che intervengono prima, durante e dopo il verificarsi di una emergenza. Tali misure devono essere rivolte sia ai lavoratori che alle persone (in particolare con disabilità) che possono essere presenti occasionalmente nell’ambiente considerato.
Alcune tipologie di misure gestionali specifiche che migliorano l’orientamento sono:
(1) Per guida naturale si intende una particolare conformazione dei luoghi, tale da consentire al disabile visivo di orientarsi e proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni.
(2) Per percorsi-guida si intendono particolari superfici tattili, articolate in codici informativi di semplice comprensione che forniscono informazioni e criteri di orientamento.
(3) Per mappe tattili si intendono rappresentazioni di ambienti percettibili anche a persone non vedenti. Queste possono essere collocate in modo fisso in punti strategici oppure essere definiti come strumenti portatili a servizio della singola persona.
(4) Ad esempio numeri in rilievo presenti sul corrimano delle scale utilizzate per l’esodo che comunichino con il tatto la posizione raggiunta.
(5) Una delle definizioni di barriera architettonica contenuta nel D.M. LL.PP. 236/89, art. 2
· Informazione (distribuzione di materiale esplicativo per le modalità d’esodo accessibile a tutti);
· Formazione diretta del lavoratore (partecipazione attiva alle simulazioni di evacuazione/prove d’esodo anche dei lavoratori con disabilità);
· Formazione di addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento alle persone con disabilità (in particolare curando l’aspetto della comunicazione, nella fase d’esodo, verso le persone con difficoltà sensoriali).
Le misure gestionali devono essere sempre calibrate sulle specifiche caratteristiche della struttura e dell’organizzazione lavorativa.
C. Mobilità negli spazi interni
Questa sezione considera l’azione di esodo che va dall’abbandono della postazione di lavoro al raggiungimento del luogo sicuro. Ciò include la percorrenza di spazi interni (mobilità orizzontale e verticale) ed il transito attraverso le porte interne di accesso ai singoli locali e le porte di ingresso/uscita della struttura.
In linea di principio la struttura e i suoi elementi devono garantirel’esodo della persona con disabilità in modo autonomo: ciò dipende dall’interazione tra il quadro funzionale delle singole persone e i fattori ambientali presenti, i quali possono ostacolare o facilitare lo svolgimento delle azioni finalizzate all’esodo (abbandonare il posto di lavoro, attraversare la stanza, aprire- attraversare-richiudere la porta, ecc.).
…
C.1 Porte dei locali di lavoro
…
. Devono comunque essere sempre preferite soluzioni nelle quali la persona con disabilità possa essere resa autonoma nello svolgimento delle azioni legate all’apertura, attraversamento e chiusura delle porte .
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C.2 Percorsi orizzontali interni
Dal punto di vista delle persone con disabilità, le difficoltà maggiori nella percorrenza di ambienti orizzontali interni (incluso il superamento di dislivelli contenuti) sono:
- …
· la presenza di ostacoli, lungo il percorso, non riconoscibili dalle persone con disabilità sensoriale.
…
C.5. Spazio calmo
Per “spazio calmo” si intende “ un luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi ”.
Negli edifici esistenti la realizzazione di tali luoghi si rende necessaria soprattutto in presenza di edifici pluripiano e/o complessi nei quali l’estensione e l’articolazione degli spazi e dei piani, in relazione al numero di persone presenti, non consenta di pianificare un esodo immediato dall’edificio stesso.
Il concetto di spazio calmo riprende quello degli spazi resi sicuri mediante una loro compartimentazione, concetto presente anche nell’ambito della specifica normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Infatti, nell’art 4.6 del D.M. 236/89 vengono indicate nel seguente modo le necessità poste con la sicurezza in caso d’incendio: “ Qualsiasi soluzione progettata per garantire l’accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere un’adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tale fine dovrà essere, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell’insieme edilizio in “ compartimenti antincendio” piuttosto che l’individuazione di “ sistemi di via d’uscita” costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
La suddivisione in compartimenti, … omissis … deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove ottenere i soccorsi ”.
Lo spazio calmo non è solamente il luogo nel quale la persona con disabilità attende i soccorsi esterni mentre tutti gli altri lasciano più o meno velocemente l’edificio, ma va considerato come una risorsa strutturale nella predisposizione del piano d’esodo: tornando all’esempio citato nei percorsi verticali, la presenza di attrezzature e/o ausili che facilitano le operazioni d’esodo può essere localizzata proprio all’interno o nelle immediate vicinanze dello spazio calmo dove, ad esempio, le operazioni di trasferimento dalla sedia a ruote elettronica a quella manuale possono avvenire all’interno di spazi e tempi congrui.
Il dimensionamento, la localizzazione e la scelta della compartimentazione o quella del singolo spazio calmo dipendono chiaramente dalle caratteristiche della struttura edilizia e dalle specifiche dell’attività svolta. In taluni casi è opportuno che uno spazio calmo, sufficientemente dimensionato, sia realizzato sulle scale di sicurezza esterne: ciò può avvenire o nel caso di installazione di scale di sicurezza ex novo o nel caso di adeguamento.
D. Mobilità negli spazi esterni
In questa sezione si considera il percorso che la persona deve intraprendere, una volta uscita dall’ambiente in cui si trova, per raggiungere il punto di raccolta esterno. Riguardando prevalentemente la mobilità, per molti versi, questa sezione riprende concetti già espressi nella parte dedicata alla mobilità dei percorsi interni.
Occorre aggiungere che le misure gestionali di affiancamento e supporto non possono esaurirsi all’arrivo al punto di raccolta esterno: è opportuno, infatti, assicurarsi che la persona con disabilità sia consapevole del fatto di essere al sicuro e possa disporre degli ausili personali che le necessitano per l’espletamento delle attività basilari (comunicare, muoversi, ecc.).
5. RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normativi utilizzati nella redazione della check-list sono stati i seguenti:
• D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.)
• D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche)
• D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive integrazioni.
• D.Lgs. 493/96 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).
• D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
• D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro).
• CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)