I.N.M.A.C.I.
Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti
Fondato da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti APS-ETS e Associazione Disabili Visivi APS-ETS.
Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti
Fondato da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti APS-ETS e Associazione Disabili Visivi APS-ETS.
dei non vedenti e degli ipovedenti
FONDATA NEL 1970
Ente morale con personalità giuridica di diritto privato
Riconosciuta dal Ministero L.P.S. come svolgente attività di evidente funzione sociale
Le barriere architettoniche non sono solo i gradini e le porte strette; infatti, il D.M. n. 236/1989, all'Art. 2.lett. A, lett. c) precisa che costituisce una barriera architettonica che va superata anche "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi."; si parla in questo caso di barriere senso-percettive. Identico testo è contenuto nell'Art. 1.2.c) del D.P.R. n. 503/1996 per gli spazi ed edifici pubblici.
Anche i non vedenti devono essere in grado di accedere, senza bisogno di essere accompagnati, a tutti i locali aperti alle persone normodotate: infatti, lo stesso D.M. n. 236/1989, all'Art. 2. lett. G) specifica che “Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia." Viene in tal modo enunciato il principio che l'accessibilità deve essere un requisito insito nella struttura e non dipendere da una eventuale assistenza esterna, dato che il concetto di autonomia esclude la necessità dell'assistenza; i segnali tattili a pavimento e le mappe a rilievo devono garantire l'accessibilità e la fruizione di tutti i locali e dei servizi presenti, compresi quelli igienici, e l'uso delle vie d'esodo in caso di emergenza, nonché degli spazi esterni di accesso alla struttura, a partire dalla pubblica via.
In concreto, per conseguire il risultato voluto dalla legge, devono essere installati i segnali tattili e le piste tattili sul piano di calpestio, dato che il pavimento è l'unico elemento di un edificio con il quale il non vedente è necessariamente e costantemente in contatto e dal quale può ricevere le indicazioni necessarie all'orientamento e alla sicurezza.
La Legge n. 13/1989, all'Art. 2, comma 1, parla della "realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi ....."
Lo stesso D.M. 236 (richiamato espressamente dal D.P.R. 503/1996), all’art. 4 comma 1, punto 10, n. 6 recita: “le rampe di scale devono essere facilmente percepibili anche per i non vedenti” e rimanda per le specifiche al punto 8.1.10 che precisa: "Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa."
Ma è l'intera struttura che deve essere accessibile, come chiarisce l’art. 4.3. del D.M. che al terzo comma prescrive che "Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle."
La Commissione di studio sulle barriere architettoniche, costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'Art. 12 del D.M. n. 236/1989, con parere del 18.07.2012 ha stabilito che i sei codici del sistema tattile sono necessari e sufficienti a superare la "mancanza di accorgimenti e segnalazioni" indicata come barriera architettonica dall'Art. 2.A.c) del D.M. citato.
Le Associazioni nazionali che per legge e per Statuto hanno la tutela e la rappresentanza dei non vedenti e degli ipovedenti, a ciò legittimate dal combinato disposto della norma prestazionale del D.M. 236/1989 e dell'Art. 4 comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, hanno dichiarato che il sistema di segnali tattilo-vocali LVE con i TAG RFG e di mappe a rilievo è l'unico ausilio idoneo a realizzare gli "accorgimenti e segnalazioni" prescritti dal D.M. e dal D.P.R. citati, mentre non sono idonei i sistemi localizzativi elettronici, che non sono utilizzabili da "chiunque", in quanto richiedono alcune conoscenze informatiche non note a tutti i non vedenti: essi possono essere utilizzati con finalità informative in aggiunta, ma non in sostituzione dei segnali tattilo-vocali.
Ogni altra segnaletica tattile (percorsi a terra o mappe) anche parzialmente differente da quella studiata al millimetro dagli esperti delle Associazioni nazionali della categoria e testata optoelettronicamente nel Laboratorio tecnico dell'INAIL, non è idonea a conseguire i risultati prescritti dalla legge e costituirebbe un inutile spreco di denaro; si tratta infatti di un "linguaggio tattile", con i suoi termini specifici e le sue regole sintattiche e non può essere inventato da chiunque, così come la LIS (Lingua Italiana dei Segni) è soltanto quella approvata dall'Ente Nazionale Sordi e non se ne può usare un'altra;
Anche la Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, con sentenza 25 ottobre 2006 – 22 marzo 2007, n. 11960, in causa relativa al decesso di un non vedente, ha basato la dichiarazione di colpevolezza dei responsabili "nella omessa realizzazione di un percorso tattile", che aveva provocato il suddetto decesso.
Anche in sede civile la Suprema Corte di Cassazione, II sez. Civile, con sentenza n. 18762/16, si è espressa sull'argomento ed ha stabilito il principio di diritto secondo cui "L'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengono a trovare queste ultime.". La medesima sentenza ha poi precisato che "In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24 e della legge 9 gennaio 1989 n. 13”, omissis “qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l’accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo debbano avere per consentire l’accesso.”. Quest'ultima statuizione conferma l'infondatezza delle obiezioni avanzate da alcuni circa la mancanza di indicazioni progettuali dettagliate sul tipo di quelle dettate per eliminare le barriere fisiche per la disabilità motoria.
È facile constatare che nella grande maggioranza delle strutture private aperte al pubblico mancano del tutto o sono insufficienti le piste e segnali tattili sul piano di calpestio necessari per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.
Tale mancanza, che costituisce violazione della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, rende impossibile l'utilizzazione delle strutture da parte dei non vedenti "in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" e, pertanto, esse sono inagibili ai sensi dell’art. 82 comma 6 del DPR n. 380/2001.
Ne consegue, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, che "Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi."
Oltretutto, il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) all'Art. 10.1, lett. o) impone al Responsabile del procedimento la verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di progetto alla normativa vigente e, quindi, anche la verifica della presenza negli stessi della relazione sulle soluzioni progettuali e sui materiali da impiegare per superare le barriere, comprese quelle senso-percettive per i non vedenti, di cui all'Art. 20.2 DPR 503/1996.
Inoltre, poiché “ogni fonte di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive” (D.M. 236/89, Art. 4 comma 3), la loro mancanza rende gli immobili pericolosi.
Tutto quanto precede presuppone che si tratti di strutture aventi dimensioni non minimali.
Su tali situazioni, come per ogni altro quesito tecnico, ci si può rivolgere agli esperti dell'I.N.M.A.C.I. (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti), organismo riconosciuto dalle associazioni nazionali delle persone con disabilità visiva.
e-mail: ufficiotecnico@
Sito web:www.mobilitaautonoma.org
Tel. 06. 855 02 60
Sede Sociale – Via Lima, 20-22 – 00198 Roma
E-Mail:presidenza@
Tel. + 39 06 8550260 – Fax + 39 06 8550254 – Informazioni automatiche + 39 06 8550201 – CF 97207720588 P.IVA 12422901004
Il MIT ribadisce che occorre prevedere non solo le segnalazioni acustiche, ma anche il percorso tattile LVE che permetta al disabile visivo di individuare il semaforo e il punto di attraversamento, utilizzando "le avanzate tecnologie che trasmettono le informazioni dei segnali semaforici con le modalità indicate nelle Linee Guida dell'I.N.M.A.C.I. per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive".
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI
Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, in attuazione del Decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992, art. 41, comma 5, e della
legge 22 marzo 2001, n° 85, art. 2, comma 1 lett. pp), e art. 7 comma 2), destina la somma iniziale di €. 878.000 per il finanziamento di interventi finalizzati alla realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti per rendere più sicuro e più agevole il loro spostamento con soluzioni efficaci sotto il profilo del rapporto tra miglioramenti conseguiti, ed efficienti per le risorse impegnate, secondo i termini e le modalità di seguito meglio specificate.
In relazione alle finalità di cui sopra, allo scopo di incrementarne la sicurezza e la funzionalità, sono finanziabili interventi per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti ai sensi della legge in epigrafe, nei percorsi che caratterizzano la mobilità delle persone affette da disabilità visiva all’interno del territorio comunale, con particolare riguardo:
- agli attraversamenti semaforizzati ad alto flusso pedonale, o in concomitanza di intersezioni che risultino essere particolarmente pericolose per le persone affette da disabilità visiva;
- agli attraversamenti di percorsi di collegamento con uffici pubblici, con luoghi di utilità sociale e con punti di accesso alle infrastrutture di mobilità.
Gli interventi di cui sopra dovranno essere conformi al dettato della legge 22 marzo 2001, n° 85, art. 2 comma 1, lett. pp), e pertanto prevedere non solo le segnalazioni acustiche, ma anche la pavimentazione e il percorso tattile che permetta al disabile visivo di riconoscere il luogo di attraversamento. Gli
attraversamenti potranno utilizzare le avanzate tecnologie che trasmettono le
informazioni dei segnali semaforici con le modalità indicate nelle Linee Guida
dell’I.N.M.A.C.I. “Per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai
disabili visivi per il superamento delle barriere percettive”.
Gli interventi proposti dai Comuni al vaglio di quest’Amministrazione, per accedere al finanziamento, dovranno essere corredati da un’accurata analisi che evidenzi tutti gli aspetti quantitativi e qualitativi delle soluzioni proposte, degli impianti semaforici oggetto degli interventi, ovvero dei siti presso i quali posizionare gli impianti di nuova realizzazione, delle scelte e dei criteri adottati per la determinazione delle soluzioni prospettate, anche in riferimento all’eventuale riprogettazione o modifica della mobilità territoriale di riferimento (quartiere, intero Comune etc.).
Dovrà inoltre essere presentata anche una relazione illustrativa dettagliata circa gli eventuali impianti già installati, le opere realizzate e gli eventuali altri provvedimenti già adottati in tale settore.
Tale documentazione rimarrà di proprietà del Ministero, senza alcuna pretesa da parte dei soggetti partecipanti al presente bando.
I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno più coerenti con gli obiettivi ed i contenuti indicati nel presente bando in relazione ai parametri di valutazione indicati nell’articolo 4.
Per concorrere all’assegnazione del finanziamento il Comune proponente dovrà presentare domanda al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, sulla base dello schema riportato nella Documentazione allegata al presente bando, e corredata dai seguenti documenti:
a) “Quadro descrittivo” dell’intervento, il cui schema è riportato nella Documentazione allegata al presente bando;
b) Progetto definitivo relativo agli interventi da realizzare, contenente i relativi elaborati grafici (planimetrie e/o prospetti e sezioni) e specificando i tempi di attuazione (cronoprogramma) e gli oneri da sostenere a qualunque titolo (quadro economico di spesa);
c) Delibera del competente organo comunale con la quale l’Amministrazione proponente ha approvato il progetto d’intervento, contenente altresì:
1. l’impegno formale a sostenere la quota di costi che risulterà non coperta dal finanziamento statale di cui all’art. 3, nonché ad accendere e dotare delle risorse necessarie l’apposito capitolo di spesa sin dal momento della stipula della Convenzione di cui in seguito;
2. l’indicazione del responsabile del procedimento per l’attuazione degli interventi proposti ed ammessi a finanziamento;
3. la presa d’atto e l’accettazione senza riserve delle condizioni e delle clausole previste dal presente bando e dalla Convenzione allegata;
4. la presa d’atto e l’accettazione senza riserve della previsione contenuta nel presente bando che in caso di inadempimento relativo alla realizzazione del progetto presentato, e della conseguente decadenza dal beneficio del finanziamento ottenuto, il Comune provvederà a restituire oltre alle somme eventualmente già versate anche i maggiori danni subiti dal Ministero.
5. la presa d’atto e l’accettazione senza riserve della previsione contenuta nel presente bando che in caso di mancato utilizzo di tutte le somme indicate nel progetto presentato (ribassi d’asta, variazioni etc) l’Amministrazione provvederà ad erogare il contributo in percentuale alla sola somma effettivamente spesa da Comune per la realizzazione dell’intervento proposto.
Le domande, corredate dai suddetti allegati, firmati dal Sindaco o da un suo delegato, dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del 8/10/2021 al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata
nell’oggetto la dicitura "BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI
NON VEDENTI"- COMUNE DI …………………………………..
Farà fede data e ora riportata nella ricevuta di consegna della PEC inviata.
Saranno finanziati gli interventi di cui all'art. 1 e conseguentemente saranno messi a disposizione sui quadri economici di spesa dei relativi progetti definitivi presentati dai Comuni, contributi statali nella misura massima del 70% dell'importo complessivo e comunque entro i limiti di cui al successivo articolo 5. I pagamenti degli importi ammessi a contributo saranno effettuati nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio ed erogati secondo le modalità previste nel presente bando e nelle clausole dell’allegato schema di Convenzione. Sono, quindi, a carico dei Comuni beneficiari oneri almeno pari al 30% della spesa prevista. Le maggiori percentuali di compartecipazione da parte del comune alla spesa derivanti dal quadro economico presentato, daranno titolo per l’attribuzione di punteggi, così come previsto nel successivo art. 4, lettera b) del presente bando.
A tal fine i Comuni dovranno obbligatoriamente specificare nel quadro economico di spesa, con riferimento al totale complessivo, la quota parte finanziata con fondi propri rispetto alla quota parte a carico del contributo statale, tenuto conto sia della percentuale minima da assicurare nonché del limite massimo del contributo ministeriale ottenibile previsto al successivo articolo 5.
Potranno beneficiare dei contributi in parola i Comuni utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Saranno invece considerati non idonei, e come tali non entreranno in graduatoria, i progetti che non rispondono ai requisiti di cui all’art.1.
Inoltre si precisa che verranno esclusi quei Comuni, che presenteranno un finanziamento a proprie spese inferiore al 30%.
Ai fini della valutazione delle proposte d’intervento da finanziare, verrà nominata una apposita Commissione che procederà all’elaborazione di una graduatoria redatta sulla base della somma dei punteggi attribuiti utilizzando i seguenti parametri:
a) Specificità e finalità della scelta allocativa degli impianti (max 70 punti) cosi determinata:
1 pericolosità degli attraversamenti risultante da dati di incidentalità pregressa in possesso del Comune o da specifica analisi sui fattori di rischio per i non vedenti (max 25 punti);
2 soddisfacimento di richieste da parte delle riconosciute associazioni di categoria relative all’intervento proposto, pervenute al Comune entro il 30 giugno 2021 (max 15 punti);
3 interventi che consentono il collegamento assistito senza interruzioni tra punti di accesso alle infrastrutture per la mobilità (es. stazioni ferroviarie, fermate linee automobilistiche urbane ed extraurbane, tranviarie e metropolitane, aree taxi) ed i luoghi pubblici o privati destinati a servizi di utilità sociale (es. mercati, giardini, presidi sanitari, luoghi per attività scolastiche, ricreative, culturali e sportive) concretamente fruibili da persone affette da disabilità visiva (max 20 punti);
4 Utilizzo delle avanzate tecnologie che trasmettono le informazioni dei segnali semaforici con le modalità indicate nelle Linee Guida dell’I.N.M.A.C.I. “Per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive” (max 10 punti)
b) Valore percentuale della compartecipazione alla spesa a carico del Comune (cofinanziamento comunale) arrotondato alla seconda cifra decimale, così come risultante applicando i criteri ed i limiti di cui all’art. 3 del presente bando. Il punteggio verrà calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare del cofinanziamento comunale ed il costo complessivo dell’intervento, secondo la seguente formula (max 30 punti):
P = 30
70
x (V% - 30) se V% < 90
P =30 se V% ≥ 90
dove:
- V% è pari a:
valore cofinanziamento comunale
x 100
costo complessivo intervento
- P è il punteggio ottenuto.
Il valore del costo complessivo dell’intervento e del cofinanziamento comunale dovrà essere espresso senza decimali.
I punteggi di cui alla lettera a) saranno assegnati mediante applicazione della media aritmetica ai punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma algebrica dei punteggi di cui alla lettera a) ed alla lettera b).
Al fine di garantire la possibilità di una più ampia rotazione tra i soggetti beneficiari dei contributi statali, i Comuni presenti in graduatoria a seguito
della precedente selezione (avviso pubblicato su G.U. n. 223 del 25 settembre 2018), che non hanno proceduto alla successiva sottoscrizione della Convenzione, non potranno presentare domanda al presente bando, e qualora propongano domanda non verranno ammessi dalla procedura di selezione e saranno esclusi dalla valutazione delle domande pervenute. I comuni che nella precedente selezione sono addivenuti a Convenzione ed hanno realizzato o stanno realizzando il progetto finanziato avranno una penalizzazione di 10 punti. In caso di parità di punteggio verranno preferiti quegli interventi, che nel calcolo delle valutazioni da parte della Commissione, avranno ricevuto un punteggio più alto ai parametri del punto 3 art. 3 di questo bando.
Gli interventi proposti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31/12/2020, potranno essere finanziati fino ad un massimo di:
- €. 100.000 (centomila) per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 unità;
- €. 60.000 (sessantamila) per i Comuni con popolazione compresa tra 250.000 e 60.000 unità;
- €. 30.000 (trentamila) per i Comuni con popolazione compresa tra 60.000 e
20.000 unità;
- €. 10.000 (diecimila) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 unità.
Ai fini dell’individuazione delle proposte da ammettere al finanziamento la Commissione di valutazione provvederà all’esame delle proposte di intervento pervenute ed all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri indicati nell’art. 4, ed alla redazione della relativa graduatoria.
Il Ministero successivamente, con proprio provvedimento provvederà ad approvare la graduatoria ed a definire l’elenco delle proposte d’intervento ammesse al finanziamento, determinando la quota di contributo statale da erogare, nel rispetto della percentuale di cui all’art. 3 ed entro i limiti di cui al precedente art. 5.
Il Ministero, quindi, con separata nota comunicherà ai Comuni l’assegnazione del finanziamento e procederà alla stipula di Convenzioni sulla base dello schema riportato nell’allegata documentazione.
I Comuni ammessi al finanziamento dovranno procedere agli adempimenti di loro competenza preordinati alla stipula dei suddetti atti convenzionali, con puntualità e rigore, in maniera tale da consentire la sottoscrizione degli stessi entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento. I Comuni che non rispetteranno il suddetto termine decadranno dai benefici riconosciuti con conseguente scorrimento della graduatoria.
Il finanziamento statale verrà erogato nel rispetto dei vincoli derivanti dalle procedure di contabilità pubblica con le seguenti modalità:
- quota pari al 50% alla ricezione della certificazione prodotta dal Comune attestante l’avvio dei lavori (verbale di consegna dei lavori);
- quota del 50% a saldo, a seguito della trasmissione della copia conforme del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico definitivo comprensivo di tutte le spese sostenute.
Le certificazioni di cui ai precedenti punti, ed ogni altra comunicazione al riguardo, dovranno essere a firma del Responsabile del Procedimento per l’attuazione dell’intervento indicato nel precedente art. 2.
La graduatoria sarà vigente fino al 31/12/2024. Con eventuali economie derivanti dal minor utilizzo delle somme assegnate o con eventuali risorse finanziarie in Bilancio per gli esercizi futuri per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2001, n° 85, art. 2 comma 1, lett. pp), si procederà all’ammissione a finanziamento procedendo allo scorrimento della graduatoria.
Il Ministero non assumerà rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro, i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali i Comuni affideranno la realizzazione di tutte o parte delle attività indicate nelle proposte d’intervento presentate.
Le eventuali convenzioni o i contratti stipulati dal Comune con soggetti terzi per la fornitura di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l’obbligo di conformarsi alle direttive del Ministero e ad accettare le forme di controllo che lo stesso riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.
Il Ministero valuterà, a mezzo esame istruttorio, l’ammissibilità delle eventuali variazioni progettuali comunicate dall’Amministrazione locale assegnataria. Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del Comune.
Qualora l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità
indicati nella proposta ammessa al finanziamento, il Ministero fissa un termine entro il quale l’assegnatario del contributo deve eliminare le cause di difformità. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine.
Tutti gli interventi inseriti nella proposta dovranno essere eseguiti in conformità con le norme comunitarie e nazionali.
I tempi di realizzazione dei progetti presentati non dovranno comunque superare i 12 mesi dalla data della comunicazione dell’ammissione a
finanziamento e quindi dovranno ricomprendere la tempistica per l’affidamento dei lavori.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, scrivendo all’indirizzo
Il bando e la documentazione allegata sono consultabili e scaricabili dal sito internet www.mit.gov.it.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Mauro Bonaretti
Il Direttore della Divisione 1 Ing. Valentino Iurato
La Commissione Paritetica Barriere Architettoniche presso il MIT, a cui la legge affida il compito di risolvere problemi relativi all’applicazione della normativa sulle medesime, si è espressa chiaramente nel senso del pieno diritto dei non vedenti ad utilizzare tutti i sistemi di traslazione verticale: scale mobili e fisse, tappeti mobili e rampe inclinate, ascensori. Successivamente, a conferma di ciò, è stato emanato il D.M. 22/12/2017 che prevede perfino il diritto del cieco di salire sulla scala mobile accompagnato dal suo cane guida.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture gli affari generali ed il personale
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
Commissione di studio per l'esame e l'elaborazione delle proposte relative alla normativa tecnica in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui a alla LG. 09.01.1989, m. 13
Oggetto: Percorsi per i ciechi e ipovedenti. Parere del 1 Febbraio 2012 adottato ai sensi dell'art. 22 del DPR 25 luglio 1996 n. 503
A seguito della riunione del 5 dicembre 2011 e dei contatti intercorsi si tramette il parere della Commissione istituita ai sensi dell'art 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 adottato nella seda del 1 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 22 del DPR 25 luglio 1996 n. 503/96 in relazione ai problemi tecnici segnalati derivanti dall'applicazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Con i migliori saluti
Arch. Costanza Pera
(Presidente)
Commissione di studio per il superamento delle barriere architettoniche istituita ai sensi dell'art 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236
Parere approvato nella seduta del 1 febbraio 2012 adottato ai sensi dell'art.22 del DPR 24 luglio 1996 n. 503.
PERCORSI TATTILI PER DISABILI VISIVI - Stazioni linee metropolitane
È stato ripetutamente segnalato a questa Commissione un problema concernente l'allestimento dei percorsi tattili per ciechi e ipovedenti con riguardo alle stazioni delle linee metropolitane di Roma ( in particolare Linea B1). L'argomento è stato oggetto di una riunione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale del trasporto pubblico locale - Div.5 in data 5 dicembre 2011 e di una nota
della medesima DGTPL -Div. V indirizzata al Presidente di questa Commissione e pervenuta in data odierna .
La questione origina dal fatto che i progettisti delle stazioni delle linee metropolitane del Comune di Roma intenderebbero aderire al contenuto del punto 6.2.6 della UNI 11168- 1 che le associazioni portatrici degli interessi degli ipovedenti e dei ciechi ritengono non adeguato alle proprie esigenze.
Si pone di conseguenza la necessità di individuare una "soluzione" ad un problema tecnico derivante dalla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici che l'art. 22 del DPR 24 Luglio 1996 n.503 demanda a questa Commissione.
Nel predetto punto 6.2.6 il testo UNI, al primo capoverso e nel primo periodo del secondo, tende ad assicurare ai disabili visivi "la scelta di utilizzare un mezzo piuttosto che un altro" nei sistemi di superamento dei dislivelli (ascensori, scale fisse, scale mobili). Nella seconda parte del secondo capoverso le indicazioni del testo si confondono e nel terzo capoverso si indica che " i percorsi guidati devono portare preferibilmente alle scale fisse rispetto ad altri sistemi di collegamento verticale".
Tale previsione è decisamente, e da tempo, contestata dalle associazioni dei ciechi e degli ipovedenti che richiedono che i percorsi tattili assicurino la possibilità di autonoma scelta tra uno qualsiasi dei sistemi di superamento dei dislivelli e - qualora le linee dei percorsi tattili in rapporto allo sviluppo planimetrico dei sistemi di superamento dei dislivelli comportino inviluppi o possibilità di disorientamento- di essere prioritariamente indirizzati alle scale mobili.
Tale richiesta è motivata da varie considerazioni di natura tecnica strettamente riferite alla condizione del cieco e all'addestramento cui i non vedenti si sottopongono per poter circolare in sicurezza in ambito urbano (si considerino, ad esempio, i rischi connessi alla discesa di scale in condizioni di cecità o ipovedenza e al preclusivo disagio che deriverebbe dal dover risalire a piedi dalle quote, anche assai profonde, delle stazioni di talune linee metropolitane e, per gli ascensori, il rischio di malfunzionamenti e la preoccupazione dei ciechi che eventuali situazioni di pericolo di natura sociale non siano compiutamente individuabili attesa la disabilità in essere).
Le associazioni degli ipovedenti e dei ciechi Unione Italiana Ciechi - sezione provinciale di Roma e Associazione Disabili Visivi richiedono perciò a questa Commissione di chiarire la portata del punto 6.2.6 della UNI 11168-1 in rapporto alle generali disposizioni sull'accessibilità recate dal già citato DPR 503/1996, da considerare unitamente ai principi recati dalla legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità n. 18 del 2009 e dalla legge n.67 del 2006.
I progettisti delle stazioni in oggetto avrebbero infatti manifestato una difficoltà, talora spinta fino alla indisponibilità, ad adeguare taluni progetti dei percorsi tattili alle specifiche richieste delle associazioni medesime, in quanto le modifiche richieste erano nel senso di disegnare un percorso che ponesse a parità di condizioni ciascun mezzo di risalita, o, qualora fosse necessario scegliere una via preferenziale, di individuare la scala mobile, con ciò dando luogo ad una supposta "violazione delle norme UNI". Il problema non si è posto nella progettazione e realizzazione di stazioni metropolitane in altre città italiane.
In proposito la scrivente Commissione non può che ribadire l'ovvio carattere non normativo delle cosiddette "norme UNI", le quali, nel costituire un consolidato supporto volontario di unificazione nei metodi di progettazione e nelle regole di materiale esecuzione, non rappresentano disposizioni vincolanti e non possono sostituire gli indirizzi e le regole derivanti da disposizioni di legge. e regolamento, a meno che da questi esse non siano espressamente richiamate, che non è il caso di quanto si discute.
In particolare, ad avviso di questa Commissione, il testo del punto 6.2.6 UNI 11168-1 non è idoneo ad un chiaro indirizzo tecnico del settore poiché si tratta di assicurare ai non vedenti il diritto di scegliere le modalità di fruizione per loro più opportune tra i collegamenti verticali delle stazioni della metropolitana di Roma, scelta che potrà avvenire con l'ausilio delle mappe tattili, senza discriminazioni nei loro confronti rispetto agli altri cittadini. Il punto 6.2.6 UNI 11168-1 inoltre non considera gli ascensori ed è pertanto escluso che possa essere preso ad aggiornato riferimento progettuale.
L’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti (I.N.M.A.C.I.), è stato costituito dalle principali associazioni che hanno per legge e per Statuto la tutela e la rappresentanza dei disabili visivi, con il compito di vigilare sul rispetto della normativa vigente e di offrire la consulenza gratuita dei propri esperti per la progettazione dei percorsi e segnali tattilo- vocali "LVE”.
ADV Onlus - Associazione Disabili Visivi APS - ETS
Associazione Nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti
Via Lima 22 – 00198 Roma
AICG Onlus - Associazione Italiana Ciechi di Guerra
Via Castelfidardo 8 - 00185 Roma
A.N.Fa.Mi.V. - Associazione Nazionale delle Famiglie delle persone con Minorazioni Visive APS Onlus
Viale A. Diaz, 60 – 33100 Udine
A.P.R.I. Onlus - Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti
Via Generale dalla Chiesa 20/26 - 10071 Mappano di Caselle (To)
RETINA ITALIA Onlus - Associazione Nazionale per la lotta alle distrofie retiniche
Largo Volontari del Sangue,1 – 20133 Milano
U.I.C.I Onlus - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus -APS
Via Borgognona, 38 - 00187 Roma RM
Il CNI ha inviato una circolare a tutti gli iscritti in cui si ribadisce l’importanza della corretta progettazione dei percorsi tattili LVE (Loges-Vet-Evolution) in base alle Linee Guida INMACI, Qui di seguito un estratto dei punti essenziali. Mentre la versione integrale è scaricabile a questo
link
prot. U-AZ/19 - Circ. n. 387 /XIX Sess. del 28/05/2019
Ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri Loro Sedi
Oggetto: Eliminazione delle barriere architettoniche per non vedenti e ipovedent i ai sensi del DPR n.503/1996, del DM n.236/1989 e del DPR n.380/2001 - necessità di prevedere accorgimenti e misure idonee in sede progettuale e di tenere conto delle esigenze delle persone non vedenti e ipovedenti - informativa per gli Ordini territoriali e attività di sensibilizzazione degli iscritti all'albo.
Con la presente si intende sottoporre all'attenzione degli Ordini territoriali e, per il loro tramite, di tutti gli iscritti, la tematica del superamento delle barriere architettoniche e, in particolare, la necessità di contemplare e approntare idonee soluzioni tecniche ed accorgimenti a favore delle persone non vedenti e ipovedenti al momento di redigere i progetti degli edifici pubblici e di quelli privati aperti al pubblico (banche, alberghi, centri-commerciali, supermercati, ecc.).
Si sottolinea come il problema riguardi le strutture pubbliche e quelle private aperte al pubblico (banche, centri commerciali, supermercati, ecc.), in cui mancano o sono del tutto insufficienti i percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, necessari per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.
[...]
Si concorda pienamente sulla necessità che nei progetti di nuovi edifici (e nella ristrutturazione degli esistenti) il tecnico progettista debba adeguatamente considerare- tra i molteplici fattori anche la presenza di segnalazioni e accorgimenti che permettano alle persone non vedenti, ipovedenti e sorde di orientarsi correttamente, riconoscendo le fonti di pericolo.
Allo stesso modo, si concorda sull'importanza dei percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, quali strumenti ed ausili idonei a permettere la capacità di orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.
Il Consiglio Nazionale ritiene infatti che quella sul superamento delle barriere senso-percettive sia una battaglia di civiltà, che deve vedere i professionisti Ingegneri impegnati in prima linea, nella loro attività quotidiana, sia come liberi-professionisti sia come dipendenti, ai vari livelli della Pubblica Amministrazione.
Allo scopo di agevolare l'attività degli Ordini territoriali - a cui si chiede e si raccomanda di promuovere una adeguata e costante sensibilizzazione dei propri iscritti circa il tema in esame, si fornisce di seguito un breve riepilogo della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Secondo l'art.2, lettera A), del DM n.236/1989, per barriere architettoniche si intendono:
"a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità del luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi . ".
Mentre - ai sensi delle lettere G), H) e I) della medesima disposizione - :
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale." .
L'art.3 del citato DM è dedicato ai Criteri generali di progettazione, mentre i successivi articoli 5 e 6 sono rivolti, rispettivamente, ai Criteri di progettazione per la visitabilità e ai Criteri di progettazione per la adattabilità.
In base all'art.7.3 del DM n.236/1989 (che richiama l'art.1, ultimo comma, della legge 09/01/1989 n.13: " Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati '). inoltre:
" La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati. ".
Come si vede, è la stessa normativa tecnica a stabilire che il progettista debba attestare la conformità del progetto presentato alle prescrizioni del DM n.236/1989, per quanto riguarda gli edifici privati e quelli di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
A proposito della segnaletica, inoltre, l'art.4.3 del decreto ministeriale prevede che:
"(Omissis) Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta un'adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille. Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata. In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e meni riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive. "
Anche il successivo DPR 24/07/1996 n.503 - che trova applicazione per gli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione e per quelli esistenti, da ristrutturare - contiene una definizione dì "barriere architettoniche" che ricalca pienamente quella contenuta nel citato DM n.236/1989, del Ministero dei Lavori Pubblici.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6/06/2001 n.380), infine, all'art.82, ("Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico") stabilisce che:
"1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971 n.118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n.503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n.236.
OMISSIS
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
OMISSIS
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
OMISSIS".
[...]
Ne rimane confermata, sia in quanto imposta dalla normativa, sia quale soluzione idonea a scongiurare il rischio di conseguenze disciplinari e penali (sotto forma di pena pecuniaria), la necessità - da parte dei professionisti Ingegneri - di predisporre e progettare idonei percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, quali indicazioni tattili a pavimento e "mappe tattili" che forniscano informazioni sull'articolazione dei percorsi per non vedenti e sulla localizzazione dei servizi.
Questo perché, per un verso, allo sportello unico dei progetti va presentata anche una "dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche", per altro verso, come visto, spetta al Comune verificare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, effettuando i dovuti riscontri e le eventuali segnalazioni del caso.
Lo scopo ultimo, in conclusione, è quello di rendere i luoghi e gli spazi pienamente ed agevolmente fruibili da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o di tipo sensoriale, tramite opportuni accorgimenti, misure ed avvisi tattili e sonori.
*--Nota 1. Secondo la Cassazione civile, III Sezione, 23/09/2016 n. 18762. "L'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo di eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità immediatamente precettiva''.
Nota 2. Ferma restando la possibilità dì integrare altri reati. Per una ipotesi di mancata predisposizione di interventi di natura prevenzionistica, con conseguente infortunio e decesso dell'utente portatore di handicap in una stazione della metropolitana, si v. la sentenza della Cassazione penale, IV Sezione, 22/03/2007 n. 11960, di condanna (agli effetti civili) dei soggetti individuabili quali responsabili dell'evento, ritenuti colpevoli per omessa realizzazione, nella stazione ferroviaria, di percorsi tattili (LOGES) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
[...]
LA SITUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
IL COMUNICATO STAMPA DELL'ISTAT DATATO 3 GENNAIO 2019
L'Istat, nell'ultima rilevazione dedicata alla situazione dell'edilizia scolastica (v. il comunicato-stampa ISTAT del 3 gennaio 2019, pubblicato sul sito Internet https://www.istat.it/it/archivio/225641), ha affermato che nell'anno scolastico 2017-2018 soltanto il 32% delle scuole risulta accessibile dal punto di vista delle barriere fisiche. Mentre il quadro peggiora se si considera la presenza di barriere senso percettive che ostacolano gli spostamenti delle persone con limitazioni sensoriali: "la percentuale di scuole accessibili scende al 18%". Nelle regioni del Mezzogiorno si registra la quota più bassa (13%).
Se si considerano assieme le scuole accessibili sia dal punto di vista fisico che sensoriale, la quota di plessi scolastici in regola scende all'8% e tocca i valori più bassi ancora una volta nel Mezzogiorno d'Italia (5%).
[...]
GLI OBIETTIVI
Gran parte degli edifici e delle strutture pubbliche - alcune, come noto, assai vetuste - risultano sprovvisti dei percorsi e dei segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio necessari per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.
Capita che ancora oggi i progetti delle strutture pubbliche o private aperte al pubblico vengano redatti senza il rigoroso rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche (si v. l'esempio degli edifici scolastici, di cui al menzionato Comunicato-stampa dell'ISTAT), per la mancanza sulla pavimentazione della prescritta segnaletica e delle opportune "mappe tattili", che siano di orientamento e indicazione dei percorsi per i non vedenti all'interno degli spazi.
Anche la Norma UNI 11168-1 del 2006 (Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa - Parte 1: Criteri progettuali per le metropolitane) richiama la necessità di segnali tattili sulla pavimentazione, al fine di garantire l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti.
Il Comune di Roma ha ribadito la necessità dell’utilizzo dei segnali tattilo vocali LVE in tutti i lavori pubblici.
ROMA CAPITALE
Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana
Oggetto: Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e relativi interventi. Percorsi tattili per persone affette da disabilità visiva.
Omissis …….
Ciò premesso, si richiamano in particolare II Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
quale prevede, tra l'altro, all'art. 1 comma 2 lett. c), che per barriere architettoniche si intendono: "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi" (cfr. anche l'art.2 del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236).
Inoltre, come noto, il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) impone al Responsabile del procedimento la verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di progetto alla normativa vigente e, quindi, anche ai contenuti del richiamato D.P.R. 503/96 che, all'art. 20 menziona le specifiche progettuali che gli elaborati tecnici devono contenere.
Posto quanto sopra, si segnala quanto comunicato dall'Associazione I.N.M.A.C.I. (Istituto Nazionale per la mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti), costituito dalle maggiori associazioni di persone con disabilità visiva che si occupano da tempo degli ausili per la loro mobilità, vale a dire dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dall'Associazione Disabili Visivi ONLUS in materia di percorsi tattili.
Detta Associazione ha fatto presente la necessità che non vengano più installati segnali tattili obsoleti e dichiarati non più idonei alla luce delle esperienze fatte e del progresso tecnologico intervenuto. Il sistema tattilo-vocale denominato L.V.E. (Loges Vet Evolution) è ritenuto da detta Associazione l'unico ausilio tattilo-vocale esistente da apporre sul piano di calpestio in quanto è l'unico che possiede tutti i requisiti necessari per consentire alle persone con disabilità visiva "l'orientamento e riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", ciò ai sensi di quanto disposto dall'art. 1.2, lettera c del citato D.P.R. 503/1996.
L'obsolescenza dei sistemi tattili attualmente installati è stata peraltro segnalata da una mozione dell'Assemblea Capitolina, la n. 5/2015, nella quale, nel richiamare la normativa suddetta, nonché la delibera di G.C. 234/2014 e i protocolli d'intesa siglati nel 2006 e 2012 tra l'Amministrazione comunale e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l'Associazione Disabili Visivi, si manifesta la necessità che siano adottati dei sistemi tattili che tengano conto del "progresso tecnologico intervenuto".
Nel rappresentare quindi l'esigenza che nelle progettazioni si tenga conto di tali innovazioni intervenute in materia, si fa presente che le schede tecniche di tale sistema possono essere consultabili on-line sul sito ufficiale dell'INMACI (www,mobilitaautonoma.org), che tra l'altro si è resa disponibile a fornire al riguardo un ausilio tecnico gratuito. (leggi: "consulenza tecnica gratuita")
Nel caso di nuove opere aeroportuali o in occasione di significativi interventi di manutenzione o ristrutturazione è necessario che venga utilizzato il sistema tattile LVE che è l’unico che possiede i requisiti necessari per consentire alle persone con disabilità visiva l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo
Prot. 88481 del 05/05/2015 Direzione Pianificazione e Progetti
A: Assaeroporti
Associazione Italiana Gestori Aeroporti
Oggetto: Percorsi tattili per persone affette da disabilità visiva.
Nella necessità di incrementare l’indipendenza e la capacità di orientamento e di movimento per coloro che hanno disabilità visive, ai sensi della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e del DPR 503/1996, risulta opportuno avviare un processo volto ad individuare e progressivamente eliminare le barriere architettoniche eventualmente ancora presenti nelle aree aeroportuali.
A tal fine, per i progetti di nuove opere aeroportuali o in occasione di significativi interventi di manutenzione o ristrutturazione, è necessario che i relativi progetti siano conformi alla normativa sulle barriere architettoniche, anche in considerazione dei progressi tecnologici intervenuti in materia.
In tale contesto di miglioramento, l’Associazione I.N.M.A.C.I. (Istituto Nazionale per la mobilità Autonoma dei Ciechi ed Ipovedenti) nel corso di approfondimenti recentemente sviluppati sul tema, ha chiesto che non vengano più installati segnali tattili obsoleti, ed ha comunicato che il sistema tattile L.V.E. (Loges Vet Evolution) è ritenuto dall’Associazione l'unico ausilio tattile - vocale che possiede i requisiti necessari per consentire alle persone con disabilità visiva l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.
Si ritiene quindi opportuno informare i gestori su quanto rappresentato dall’Associazione, anche al fine di migliorare l'uniformità e la coerenza dei sistemi di ausilio alla mobilità dei disabili visivi negli aeroporti e sui mezzi pubblici di trasporto in genere.
Inoltre, si chiede, in generale, di sensibilizzare i gestori sulla necessità di approfondire le conoscenze sulle tecnologie ad oggi disponibili per l’ausilio dei passeggeri affetti da disabilità e gli studi sulla loro possibile adozione e/o sperimentazione in campo aeroportuale.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Ing. Claudio Eminente
ENAC
Ente Nazionale Aviazione Civile
Prot. 88481 del 05/05/2015 Direzione Pianificazione e Progetti
A: Assaeroporti
Associazione Italiana Gestori Aeroporti
Oggetto: Percorsi tattili per persone affette da disabilità visiva.
Nella necessità di incrementare l’indipendenza e la capacità di orientamento e di movimento per coloro che hanno disabilità visive, ai sensi della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e del DPR 503/1996, risulta opportuno avviare un processo volto ad individuare e progressivamente eliminare le barriere architettoniche eventualmente ancora presenti nelle aree aeroportuali.
A tal fine, per i progetti di nuove opere aeroportuali o in occasione di significativi interventi di manutenzione o ristrutturazione, è necessario che i relativi progetti siano conformi alla normativa sulle barriere architettoniche, anche in considerazione dei progressi tecnologici intervenuti in materia.
In tale contesto di miglioramento, l’Associazione I.N.M.A.C.I. (Istituto Nazionale per la mobilità Autonoma dei Ciechi ed Ipovedenti) nel corso di approfondimenti recentemente sviluppati sul tema, ha chiesto che non vengano più installati segnali tattili obsoleti, ed ha comunicato che il sistema tattile L.V.E. (Loges Vet Evolution) è ritenuto dall’Associazione l'unico ausilio tattile - vocale che possiede i requisiti necessari per consentire alle persone con disabilità visiva l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.
Si ritiene quindi opportuno informare i gestori su quanto rappresentato dall’Associazione, anche al fine di migliorare l'uniformità e la coerenza dei sistemi di ausilio alla mobilità dei disabili visivi negli aeroporti e sui mezzi pubblici di trasporto in genere.
Inoltre, si chiede, in generale, di sensibilizzare i gestori sulla necessità di approfondire le conoscenze sulle tecnologie ad oggi disponibili per l’ausilio dei passeggeri affetti da disabilità e gli studi sulla loro possibile adozione e/o sperimentazione in campo aeroportuale.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Ing. Claudio Eminente
Prevenzione degli incidenti che possono verificarsi nelle aree portuali per l’assenza delle segnaletiche per l’orientamento e la sicurezza dei disabili visivi.
Linee guida per la realizzazione di PERCORSI TATTILI PER DISABILI VISIVI NELLE STAZIONI FERROVIARIE - Elementi per la Progettazione che pongono una particolare attenzione all’aspetto innovativo del sistema tattile plantare tipo LVE.
LOGES-VET-EVOLUTION è un sistema innovativo che risponde alle necessità di conoscenza, autonomia, mobilità, comfort e sicurezza dei non vedenti ed ipovedenti che oggi rappresenta il miglior ausilio per l’accessibilità sensoriale a livello globale come sancito dall’Award ZERO PROJECT ottenuto presso l’organizzazione delle Nazioni Unite in Vienna nel febbraio 2018.
Frutto della collaborazione in varia misura di quasi tutte le Associazioni Nazionali che si mobilità di problemi di autonomia e delle persone non vedenti e ipovedenti, il linguaggio tattilo-vocale LOGES-VET-EVOLUTION (in sigla LVE), evoluzione “parlante” del precedente sistema di segnali tattili LOGES, elaborato dall'ADV (Associazione Disabili Visivi), si è aggiudicato a Vienna, presso la sede delle Nazioni Unite, un prestigioso premio internazionale, nell'àmbito dell'iniziativa internazionale “Zero Progetto"
Giulio Nardone, presidente dell'ADV (Associazione Disabili Visivi), riceve il premio a Vienna, nell'ambito dell'iniziativa “Progetto Zero” (©Pepo Schuster, austrofocus.at)
Con lo slogan Dove tocchi, parla , l'ormai affermatissimo linguaggio tattilo-vocale LOGES-VET-Evolution (in sigla LVE ), ha vinto un premio premio internazionale, assegnato a Vienna , presso la sede delle Nazioni Unite, nell'ambito dell'iniziativa internazionale Zero Project, dedicato a quest'anno proprio agli ausili per l'accessibilità dell'ambiente costruito e che ha visto la candidatura iniziale di molti progetti provenienti da 73 Paesi di tutto il mondo.
Nei tre giorni della manifestazione, dal 21 al 23 febbraio scorsi, te di persone con disabilità e non, parecchie scolaresche e varie delegazioni scientifiche di tutti i continenti hanno potuto provare e apprezzare la semplicità d'uso e il perfetto funzionamento di questo sistema tattilo-vocale, per il quale l'Italia ha il vanto di essere per ora l'unico Paese a vederne il rapido sviluppo nel tessuto cittadino e anche in ambiente naturale.
Già nell'anno scorso, tra l'altro, LVE aveva ricevuto un importante riconoscimento, essendo stato selezionato dall' INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), che lo aveva inserito fra le buone pratiche delle città accessibili.
Il segreto di questo successo sta forse nel fatto che mentre il precedente sistema di segnali tattili LOGES era stato il frutto delle ricerche e delle sperimentazioni internazionali di alcuni esperti nell'ambito della sola ADV (Associazione Disabili Visivi), LVE è invece il frutto della collaborazione in varia misura di tutte le Associazioni Nazionali che si quasi di problemi di autonomia e mobilità delle persone non vedenti e ipovedenti.
l'UICI
, infatti (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), dopo animate Discussioni durate tre anni presso l'Ente Italiano di Unificazione (UNI), ha convenuto sull'opportunità di apportare alcune modifiche al sistema da essa sostenuto (Vettore) e la stessa cosa ha fatto l'ADV rispetto a LOGES, eliminando così alcuni difetti dei due sistemi e migliorandone gli aspetti positivi.
Dal canto loro, l'ANS (Associazione Nazionale Subvedenti),
Retina Italia
, l'APRILE (
Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti) e la
FISH(Federazione per il Superamento dell'Handicap) hanno partecipato ai lavori in sede UNI, fornendo un contributo particolarmente significativo per gli aspetti del contrasto cromatico e per la non interferenza con i problemi delle
persone con difficoltà motorie
, tramite le prove pratiche eseguite con il Centro per l'Autonomia.Anche l'
ANPV
, inoltre (Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti), può vantare dei meriti, per avere partecipato, alla fine degli Anni Novanta, agli incontri tecnici che hanno portato alla redazione delle Linee Guida dei percorsi tattili di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), che sono state poi la base per le attuali Linee Guida di LVE.
Riteniamo infine di completare il quadro, citando l'AICG
(Associazione Italiana Ciechi di Guerra) per il suo costante appoggio e i suoi più che opportuni interventi, e l'
ANFA.MI.V.(Associazione Nazionale Famiglie Minorati Visivi), con la quale l'ADV ha realizzato un importante progetto per la conoscenza del sistema presso gli addetti ai lavori, i fruitori e i cittadini, nell'àmbito della Regione Friuli Venezia Giulia.
Anche dal mondo arabo (e non solo) è stato manifestato grande interesse per il percorso LVE
Vent'anni di onorato servizio, quindi, ed è arrivata l'“ora della pensione” per il famoso sistema di segnali tattili LOGES , dopo che il marchio con il suo nome è diventato sinonimo di percorso tattile per ciechi. Ma cosa ha indotto dell'ADV che lo abbiamo inventato a consentire ad alcune modifiche? Molto semplicemente l'esperienza nostra e dei ciechi che lo hanno utilizzato. È apparso chiaro, infatti, che alcuni codici non erano sempre ben percepiti, come il codice di incrocio e quello di attenzione/servizio : abbiamo quindi modificato totalmente il primo e distanziate le barrette del secondo, favorendo una maggiore vibrazione del bastone quando vi passa sopra. Inoltre, i canaletti del codice rettilineo sono stati leggermente allargati, rendendoli meglio riconoscibili sotto i piedi e altre lievi modifiche sono state imposte da una serie di nuovi parametri introdotti nelle norme europee e internazionali.
Il vero salto di qualità , però, sta nel fatto che LOGES era esclusivamente legato al tatto plantare o con il bastone bianco, mentre LVE parla . Infatti, il bastone speciale o la cavigliera – che è in corso di ingegnerizzazione – leggono i messaggi contenuti nei TAG RFG posti al di sotto delle piastre tattili, nel punto esatto in cui si trova la punta del bastone o il piede del cieco, e gli comunicano tramite un auricolare informazioni essenziali per fargli conoscere la sua posizione, i nomi delle strade, i servizi pubblici o privati davanti ai quali sta passando, i mezzi di trasporto che può utilizzare, come anche informazioni turistiche o descrizioni di piazze, monumenti o interni di edifici e musei. Il tutto con una precisione centimetrica , non raggiungibile con gli attuali sistemi di geolocalizzazione GPS e tantomeno con i beacon e senza necessità di alimentazione elettrica.
In questo modo può essere finalmente rispettato il terzo requisito che la legge richiede per gli ausili dedicati al superamento delle barriere senso-percettive: la riconoscibilità dei luoghi , non ottenibile con le semplici piastre orientamento, che possono invece fornire l'altri due, e cioè l' orientamento e l' avviso nei punti di pericolo .
La mostra e la premiazione, come detto, si sono svolte a Vienna, negli spaziosi locali del Centro Internazionale delle Nazioni Unite, un enorme complesso in prossimità del Danubio. Il grande spazio disponibile ha consentito di non consentire un percorso dimostrativo completo nei suoi vari elementi e di celebrare dalle migliaia di visitatori, dato che era posto subito dopo l'ingresso e molti lo hanno anche provato, esprimendo ammirazione e apprezzamento. Abbiamo anche avuto la possibilità di svolgere una presentazione video e audio di LVE, avendo come moderatore Fredric Schroeder , presidente della WBU, l'Unione Mondiale dei Ciechi, che ha manifestato interesse e apprezzamento per il sistema. Il premio è stato quindi consegnato a Giulio Nardone , presidente dell'ADV, dal fondatore della Fondazione ESSL, Martin Essl , che lo ha istituito.
Molto interessati si sono dimostrate anche le delegazioni del Giappone, degli Emirati Arabi e di Israele, che hanno a propria volta testato il percorso.
La presentazione a Vienna di LVE è stata moderata da Fredric Schroeder (primo a sinistra), presidente della WBU, l'Unione Mondiale dei Ciechi, alla presenza, naturalmente, di Giulio Nardone, presidente dell'ADV (secondo da destra).
«Questo riconoscimento internazionale – dichiara Nardone – ci stimola ancor di più a lavorare per promuovere l'impiego di LVE , evitando che si continui a costruire oa ristrutturare marciapiedi, piazze ed edifici pubblici o privati aperti al pubblico che non siano a norma anche sotto il profilo del superamento delle barriere senso-percettive».
In questo senso molto importante si rivela l'attività degli esperti dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Tecnico dell' INMACI (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti), organismo creato nel 2013 dall'UICI e dall'ADV, la cui competenza è riconosciuta da tutte le Associazioni della categoria.
Si tratta di un organismo che ha al proprio attivo l'invio di migliaia di lettere per rammentare le esigenze di orientamento e di sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti, sia agli Enti Pubblici, sia ai privati titolari di centri commerciali, alle grandi strutture ricettive, alle cliniche e così via.
Oltre a tale attività, l'INMACI, grazie al suo Ufficio Tecnico, fornisce consulenza gratuita a soggetti pubblici e privati sulla corretta progettazione dei segnali e percorsi tattilo-vocali, per che, come talora accade, siano commessi errori che compromettono la concreta efficacia delle installazioni, rendendole, in casi particolari, non soltanto inutili, ma addirittura dannose.
PERCORSI TATTILI CHE offrono informazioni VOCALI TRAMITE UN bastone SMART E UN'APP PER TELEFONI CELLULARI
L'Associazione Disabili Visivi Onlus e JKJ Srl, azienda italiana di fabbricazione plastica, hanno sviluppato il sistema di percorsi tattili Loges Vet Evolution (LVE) con tag di comunicazione integratore. Il percorso per aiutare le persone con disabilità visiva a aiutare in sicurezza fornendo indicazioni vocali al cellulare dell'utente sul percorso e sugli spazi circostanti tramite uno SmartStick Bluetooth.
Oltre 450 percorsi parlanti in Italia oltre a quelli che stiamo installando in Belgio e in Canada.
Informazioni sulla pratica a colpo d'occhio
NOME DELLA PRATICA INNOVATIVA: |
Percorsi tattili che offrono informazioni vocali tramite un bastone smart e un'App per telefoni cellulari |
ORGANIZZAZIONE: |
Associazione Disabili Visivi Onlus |
PAESE DI ATTUAZIONE: |
Italia |
FATTI & · Numero di percorsi installati nel 2014: 70
· Nel 2017: 130 (fino a ottobre)
PROBLEMA
Le persone con disabilità visive hanno difficoltà a danneggiate in modo indipendente in spazi ed edifici pubblici, come centri commerciali e ospedali, a causa di ostacoli fisici e mancanza di informazioni di orientamento accurato.
SOLUZIONE, INNOVAZIONE E IMPATTO
Il sistema LVE è costituito da pavimentazione tattile (superfici strutturate a terra che consentono ai disabili visivi di i diversi pattern che indicare direzione e pericoli) integrati con tag a radiofrequenza. L'utente tiene in mano un bastone bianco dotato di Bluetooth, che riceve istruzioni dai tag radio quando tocca il percorso. Queste istruzioni vengono quindi inviate tramite Bluetooth ad un'App sul telefono cellulare dell'utente, che legge le istruzioni vocali, in base a una mappa scaricabile. Il tipo di informazioni fornite è illimitato, ma di solito gli utenti ricevere informazioni per la riconoscibilità dei luoghi, per esempio i nomi delle strade ad un incrocio, la direzione di marcia dentro una stazione ei punti di interesse lungo il percorso (ad esempio "Sei sulla strada principale, e sulla tua sinistra c'è il Municipio, che è aperto dalle 9 alle 12"). Molte tecnologie tattili convenzionali utilizzare la tecnologia a infrarossi o GPS che può essere confusa dalla pioggia o da grandi quantità di persone nella zona. Altre tecnologie di mobilità si basano su beacon alimentati da batterie, che corrono il rischio di scaricarsi. I tag LVE non batterie e possono essere installati in una vasta gamma di superfici, tra cui cemento, pietra e PVC. JKJ Srl collabora con partner di distribuzione e aziende di tecnologia per pavimentazioni per iniziare il sistema. È possibile includere i percorsi ovunque tra cui strade pubbliche, uffici pubblici, ospedali, centri commerciali, centri sportivi, aeroporti, musei e altro ancora. Ad oggi, la tecnologia è stata installata in più di 450 aree (ad esempio, in moltissimi Comuni) in Italia.
PROSPETTIVE, TRASFERIBILITÀ E FINANZIAMENTI
L'uso della tecnologia LVE è rilevato da 70 aree installate nel 2014 a 150 nel 2016. Il sistema si è pubblicato anche al di fuori dell'Italia, con due percorsi installati a Bruxelles, in Belgio, e uno a Vaughan, in Canada. In previsione c'è anche un secondo a Vaughan, con il sistema che viene presentato sulla televisione locale. Lo sviluppo del prodotto è stato effettuato con ADV, un'organizzazione nazionale senza scopo di lucro finanziata attraverso sovvenzioni della società civile. Le vendite e l'espansione del prodotto sono finanziate attraverso l'azienda come prodotto commerciale di un'azienda privata.
Questo è il link alla scheda informativa originale in inglese
Il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) riconferma il sistema tattile Loges-Vet-Evolution (LVE) come l'unico idoneo a soddisfare le esigenze di mobilità delle persone con disabilità visiva. Inoltre ribadisce la riconosciuta specifica competenza degli esperti dell'I.N.M.A.C.I. circa la normativa vigente sulle barriere percettive e circa la corretta progettazione dei percorsi tattili LVE e delle mappe a rilievo.
Con la presente nota, l’U.I.C.I. ribadisce che il sistema e il linguaggio dei segnali tattilo-vocali "LOGES-VET-EVOLUTION" (LVE), equipaggiato esclusivamente con Transponder RFG, è quello che attualmente è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di mobilità autonoma delle persone con disabilità visiva, rimanendo, pertanto, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica del settore, l’unico da essa raccomandato.
Si ribadisce altresì la necessità che, grazie all’impiego dei TAG RFG, i messaggi vocali affluiscano unicamente alla banca dati a livello europeo garantita e vigilata dalle Associazioni nazionali di categoria per il tramite di I.N.M.A.C.I., dato che una pluralità di banche dati creerebbe confusione e disorientamento, inficiando l’utilità del sistema e mettendo a rischio la sicurezza dei non vedenti.
Allo stesso tempo resta fermo che l’U.I.C.I. mantiene il proprio impegno a proseguire l’attività promozionale relativa al predetto sistema LVE in tutte le sedi ritenute opportune, a livello nazionale e locale. In particolare, si impegna a pubblicare entro 90 gg dalla data della presente un numero speciale del Corriere dei Ciechi dedicato alle caratteristiche peculiari del sistema tattilo-vocale LVE, con qualche esempio di soluzioni progettuali per esterni ed interni, concordandolo con A.D.V.
Eventuali varianti agli aspetti tecnologici del sistema integrato LVE saranno concordate fra le nostre due Associazioni.
Inoltre l’U.I.C.I., in considerazione della riconosciuta specifica competenza degli esperti dellT.N.M.A.C.I. circa la normativa vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche sensopercettive e circa la consulenza tecnica sulla corretta progettazione dei percorsi tattilo-vocali LVE e delle mappe a rilievo, favorirà la collaborazione fra lo stesso I.N.M.A.C.I. e le proprie strutture territoriali, nel rispetto delle prerogative e dell’autonomia delle stesse sancite dal proprio Statuto Sociale, per meglio conseguire i comuni obiettivi di una sempre maggiore mobilità indipendente delle persone con disabilità visiva per i loro spostamenti nel tessuto urbano e all’interno degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
Si tratta della pubblicazione ufficiale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) che contiene una chiara descrizione del sistema tattilo-vocale LVE, delle modalità di applicazione in conformità con le Linee guida I.N.M.A.C.I.